A seguito della riforma costituzionale introdotta nel 2001, il ‘turismo’ – materia in realtà complessa e di non semplice definizione - è assurto, in via residuale, a materia di competenza piena o esclusiva delle Regioni. \ud La lettura fornita dalla Corte Costituzionale tende invece a ‘rimodulare’ questo assetto delle competenze: sia anche eccezionalmente, si riconosce allo Stato il potere di intervenire, sotto il profilo normativo ed amministrativo, in materia turistica – pure definita dalla Consulta “materia di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni” – in ragione della necessità di soddisfare le ‘esigenze unitarie’, in via di sussidiarietà, od anche per l’interferenza con materie attribuite alla competenza esclusi...